Tirocini formativi
L’attuale normativa vigente relativa ai tirocini formativi e di orientamento costituisce una grande opportunità per le aziende che desiderano organizzare corsi di addestramento, formazione e stage interni a favore di partner commerciali esteri, filiali oltreconfine e in generale a personale o lavoratori non residenti in Italia.
Il via libera arriva con un decreto del ministro del Lavoro, emanato di concerto con Viminale e Farnesina, che autorizza nuovi ingressi per frequentare qui un corso di formazione professionale o per concludere in Italia con un tirocinio un percorso formativo iniziato in patria.
Servizi per Migranti Roma offre assistenza nello svolgimento delle pratiche e assistenza in tutta la documentazione da produrre. Monitoriamo la pratica seguendola dall’invio all’accettazione della richiesta di tirocinio formativo.

Le aziende hanno la possibilità, grazie a questo decreto, di formare personale estero, tenere corsi di aggiornamento ai propri dipendenti e creare nuove professionalità, che a loro volta saranno in grado di sviluppare ulteriori opportunità nei loro Paesi di origine.
I tirocini costituiscono:
- uno degli strumenti per l’alternanza scuola-lavoro;
- forniscono un supporto alle scelte lavorative delle persone;
- requisito generale è quello dell’assolvimento dell’obbligo scolastico da parte del tirocinante, oltre che un profilo professionale in linea con il progetto del tirocinio;
- non sono previsti limiti di età, né limitazioni nei confronti dei soggetti aspiranti, vale a dire che i tirocini possono essere realizzati da qualsiasi soggetto pubblico o privato senza che si costituiscano dei rapporti di lavoro, essendo destinati a consentire ai datori di lavoro di verificare la potenzialità di inserimento del tirocinante nella specifica realtà aziendale, valutarne capacità e competenze.

Per attivare un tirocinio formativo occorre l’iniziativa di uno dei soggetti promotori indicati in modo vincolante dall’art. 2 del più volte citato D.M. 142/98, mentre gli articoli successivi disciplinano le garanzie assicurative a favore dei tirocinanti nonché il tutorato e la responsabilità dell’inserimento rispettivamente a carico dei soggetti formatori ed aspiranti.
I soggetti formatori ed aspiranti devono preventivamente sottoscrivere apposite convenzioni e specifici progetti formativi con cui restano vincolati nei confronti degli aspiranti in ordine agli obiettivi e modalità di svolgimento dei tirocinanti.
Il periodo di tirocinio, che si sottolinea non costituisce rapporto di lavoro subordinato, non consente la corresponsione di alcuna retribuzione, ma a discrezione degli attuatori può dar luogo al riconoscimento di una somma a titoli di assegno di studio, indennità, incentivo, ecc., oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, supportate dai tirocinanti.
