Ricongiungimento familiare
Ricongiungimento familiare
Il ricongiungimento familiare, è uno strumento essenziale per permettere la vita familiare, in quanto contribuisce a creare una stabilità socioculturale che facilita l’integrazione nello Stato. L’unità familiare è un diritto fondamentale riconosciuto e tutelato dall’ordinamento italiano e che trova pieno riconoscimento anche per gli stranieri che desiderino riunirsi ai propri familiari.
Il ricongiungimento familiare è la procedura che consente al cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia di farsi raggiungere dai parenti più stretti al fine di riunire la propria famiglia.
Devi fare il ricongiungimento familiare a Roma? Servizi per Migranti Roma può offrirti assistenza nello svolgimento delle pratiche e assistenza in tutta la documentazione da produrre. Monitoriamo la tua posizione per te seguendoti dall’invio all’accettazione della tua richiesta di ricongiungimento familiare.
Come richiedere il ricongiungimento familiare a Roma
L’ingresso per ricongiungimento familiare è subordinato al rilascio del visto per ricongiungimento familiare che consente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, ai famigliari di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.
Il visto d’ingresso per motivi di famiglia è rilasciato dall’Ambasciata Italiana del paese di origine del famigliare straniero, unicamente dopo l’emissione del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione del Governo Italiano.
Affidandoti alla consulenza dei nostri avvocati, riceverai supporto completo fin dalla compilazione della domanda. Ti assistiamo durante tutta la procedura, amministrando tutta la burocrazia necessaria, e rispondendo alle tue domande in modo chiaro e semplice.
Quali sono i permessi di soggiorno che consentono la richiesta del ricongiungimento di un familiare in Italia?
È possibile fare richiesta di ricongiungimento familiare per i titolari di:
- permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, di durata non inferiore a un anno;
- permesso per asilo politico;
- permesso per protezione sussidiaria;
- permesso per motivi di studio;
- permesso per motivi religiosi;
- permesso per motivi familiari,
- permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- permesso per attesa cittadinanza.
Quali sono le categorie di cittadini stranieri per i quali è possibile chiedere il ricongiungimento
Il ricongiungimento familiare può essere richiesto per i seguenti soggetti:
- coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni e non coniugato con altro coniuge regolarmente soggiornante;
- figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
- figli maggiorenni a carico qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale (100%);
- genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, e non coniugato con altro coniuge regolarmente soggiornante;
- genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi problemi di salute e non coniugato con altro coniuge regolarmente soggiornante.
Modalità di richiesta del ricongiungimento familiare
L’istruttoria si articola in due fasi.
La prima si svolge presso lo Sportello Unico Immigrazione (SUI) della Prefettura di Roma e riguarda la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nullaosta (titolo di soggiorno, reddito, alloggio), la seconda, si svolge presso la rappresentanza consolare italiana nel paese di origine del famigliare da ricongiungere ed è strettamente connessa alla prima, riguarda la verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del visto d’ingresso (legami di parentela, e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere).
La procedura per la richiesta di ricongiungimento famigliare al SUI si inoltra per via telematica, accedendo al sito del Ministero degli Interni.
Una volta trasmessa la domanda tramite procedura telematica, il sistema inoltra un avviso di avvenuta ricezione della domanda con data ed ora di accettazione (ricevuta di presentazione della domanda).
Successivamente la Prefettura di Roma invia mezzo posta presso la residenza del richiedente ricongiungimento, una convocazione in cui viene indicata data e ora dell’appuntamento per il deposito della documentazione presso lo Sportello Unico Immigrazione (SUI).
Ricevuta la convocazione bisognerà recarsi allo sportello SUI in Prefettura per il controllo ed il deposito della richiesta.
In via generale per la presentazione della domanda saranno necessari:
- copia del permesso di soggiorno di cui si è titolari. La durata complessiva del permesso di soggiorno deve essere di almeno un anno. È possibile presentare la richiesta anche se in possesso di ricevuta di rinnovo o rilascio del permesso;
- arca da bollo di euro 16,00 – il numero della marca da bollo dovrà essere inserito all’interno dei campi riservati nei moduli informatici, in sede di inoltro telematico della domanda. L’originale della marca da bollo andrà poi esibito all’atto della convocazione allo Sportello Unico;
- copia del passaporto dei famigliari da ricongiungere.
Requisiti fondamentali per il rilascio del nulla osta da parte della prefettura di Roma
Vi sono dei requisiti imprescindibili in mancanza dei quali il nulla osta non può essere rilasciato dalla Prefettura di Roma.
Elementi fondamentali per la presentazione dell’istanza sono:
- il Reddito;
- l’alloggio;
- assicurazione sanitaria per il genitore (ultra 65enne)
- documentazione attestante il rapporto famigliare.
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti dovrà essere obbligatoriamente consegnata al momento della convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione. Analizziamo questi elementi:
1. REDDITO
Il reddito minimo annuo deve derivare da fonti lecite ed essere non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Al fine di dimostrare la disponibilità del reddito si tiene conto, non solo del reddito specifico del richiedente, ma anche di quello prodotto dai familiari conviventi (opportunamente documentato).
Qui di seguito il reddito minimo annuo previsto per la richiesta di ricongiungimento famigliare:
ricongiungimento di 1 familiare: 8737,36 euro;
ricongiungimento di 2 familiari: 11649,82 euro;
ricongiungimento di 3 familiari: 14562,27 euro;
ricongiungimento di 4 familiari: 17474,73 euro;
ricongiungimento di 2 o più figli che hanno meno di 14 anni: 11649,82 euro;
ricongiungimento di 1 familiare e 2 o più figli che hanno meno di 14 anni: 14562,27 euro;
ricongiungimento di 2 familiari e 2 o più figli che hanno meno di 14 anni: 17474,73 euro.
2. ALLOGGIO
Il cittadino straniero dovrà dimostrare la disponibilità di un alloggio che risponda ai requisiti di idoneità abitativa e conforme ai criteri igienico-sanitati. La certificazione è rilasciata dal municipio del Comune di Roma di residenza del cittadino straniero richiedente il ricongiungimento famigliare
Per dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo ad ospitare i famigliari da ricongiungere sarà necessario produrre:
a) copia del contratto di locazione, oppure contratto di comodato gratuito o atto di proprietà dell’alloggio;
b) idoneità abitativa e certificazione igienico-sanitaria, cioè il certificato comunale attestante che l’alloggio rientra nei parametri previsti dalla legge e che sia conforme alle norme sanitarie;
c) nel caso il richiedente sia ospitato: dichiarazione autenticata del titolare dell’alloggio, attestante il consenso al ricongiungimento dei familiari nominativamente indicati con riferimento alla parte di alloggio messa a disposizione del lavoratore dipendente);
d) nel caso di ricongiungimento con un figlio minore di anni 14, sia solo che al seguito di uno dei genitori, l’idoneità abitativa può essere sostituita dal consenso del titolare dell’alloggio (intestatario del contratto d’affitto o proprietario dell’immobile) nel quale il minore effettivamente dimorerà.
È possibile indicare come alloggio dove dimoreranno i parenti, un alloggio diverso da quello in cui risiede il richiedente. In questo caso bisognerà presentare anche l’idoneità abitativa di questo alloggio (a meno che si tratti di un solo figlio minore di 14 anni).
I soggetti titolari dello status di rifugiato non dovranno dimostrare la sussistenza né del reddito né dell’alloggio. Se i familiari sono già in Italia, anche senza un regolare PS, possono fare richiesta, tramite procedura postale, del permesso per motivi familiari.
3. ASSICURAZIONE SANITARIA PER IL GENITORE
Nel caso di richiesta di ricongiungimento di un genitore ultrasessantacinquenne è richiesta un’assicurazione sanitaria. Al momento della presentazione dell’istanza sarà necessario redigere una dichiarazione di impegno a sottoscrivere una polizza assicurativa o l’iscrizione al SSN. La polizza o l’iscrizione al SSN sarà fatta poi entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio dello stato e prima della presentazione allo Sportello Unico. La polizza non dovrà avere una data di scadenza e dovrà coprire i rischi di malattia, infortunio e maternità.
4. DIMOSTRAZIONE DEL LEGAME DI PARENTELA CON I FAMILIARI DA RICONGIUNGERE
La certificazione attestante il rapporto familiare è relativa alla seconda fase della procedura e deve essere presentata direttamente in patria dal famigliare con il quale ci si vuole ricongiungere, presso le autorità consolari italiane. Tutta la certificazione prodotta va tradotta in italiano, legalizzata e validata dall’autorità consolare italiana del Paese di appartenenza e/o di provenienza dello straniero.
Qualora il richiedente sia titolare dello status di rifugiato la sola mancanza di documentazione non può comportare il rigetto della domanda. Ai fini della certificazione del vincolo familiare potranno essere tenuti in considerazione elementi attendibili rilevati dalla rappresentanza consolare italiana.
La documentazione attestante il rapporto familiare:
- certificato di stato famiglia in caso di ricongiungimento in favore del coniuge, al fine di dimostrare che non esiste altro coniuge sul territorio nazionale;
- certificato di matrimonio del genitore in caso di ricongiungimento con quest’ultimo, al fine di verificare l’eventuale presenza del congiunto sul territorio nazionale e l’assenza di un ulteriore vincolo matrimoniale dello stesso;
Per sapere di più sui requisiti necessari per il ricongiungimento familiare a Roma leggi anche Quali sono i requisiti per il ricongiugimento familiare o il sito ufficiale del governo a questo link
Lo studio legale Servizi per Migranti Roma, ti seguirà costantemente per tutto l’iter procedurale consentendovi di ricongiungervi con i vostri cari senza complicazioni e nei tempi giusti.
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Il nostro studio legale seguirà l’intera procedura di richiesta di ricongiungimento familiare, dalla presentazione dell’istanza per il nulla osta con la Prefettura fino all’ottenimento del permesso di soggiorno per motivi familiari in Questura, offrendo il seguente supporto:
- analisi della documentazione necessaria alla presentazione dell’istanza di ricongiungimento familiare;
- presentazione dell’istanza di ricongiungimento familiare in modo corretto (basta un piccolo errore e la pratica viene rigettata);
- immediata risoluzione di eventuali problematiche con la Prefettura e la Questura;
- aggiornamento costante al cliente sullo stato della procedura.
Rimedi in caso di diniego del nulla osta per il ricongiungimento familiare
Quando lo Sportello Unico per l’Immigrazione ritiene che il familiare straniero in Italia non possiede tutti requisiti di legge per ottenere il rilascio del nulla osta, emetterà prima un preavviso di rigetto ex art. 10 bis e, successivamente, un provvedimento definitivo di rigetto del nulla osta.
Nel caso tu abbia ricevuto un preavviso di rigetto ex art. 10 bis, hai solo 10 giorni di tempo per rispondere con le opportune osservazioni ed integrazioni documentali ed è quindi fondamentale rivolgersi subito ad un legale specializzato in diritto dell’immigrazione per risolvere la problematica ed evitare il rigetto della domanda.
Se hai ricevuto un preavviso di rigetto ex art. 10bis, quindi, rivolgiti al nostro studio legale per trovare la strategia migliore finalizzata alla risoluzione del problema.
Rivolgendovi allo studio legale Servizi per Migranti Roma otterrete immediatamente un appuntamento per:
- analizzare il preavviso di rigetto;
- individuare la documentazione mancante;
- verificare l’aggiornamento della documentazione già presentata;
- recuperare ogni documento utile per dimostrare allo Sportello Unico per l’immigrazione che la pratica è meritevole di essere accolta;
- presentare nel termine di dieci giorni le necessarie memorie ed integrazioni documentali per la prosecuzione della procedura.
Nel caso in cui tu abbia invece ricevuto un provvedimento di rigetto definitivo del nulla osta, potrai presentare ricorso al tribunale.
Il ricorso al tribunale contro il provvedimento che ha rifiutato la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare è regolata dall’art. 20, D.Lgs. 150/2011: tali controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c., ove non diversamente disposto.
Questo tipo di ricorso non ha termine e, pertanto, potrà essere presentato in qualsiasi momento, dal ricevimento della comunicazione.
In questo modo potrai ottenere, se ne ricorrono i presupposti, una pronuncia giudiziale che impone il rilascio del Visto di ingresso ai familiari anche in assenza di nulla osta.
Se hai ricevuto un provvedimento di rigetto rivolgiti al nostro studio legale per valutare la possibilità di presentare un ricorso in tribunale e consentire ai tuoi cari di raggiungerti in Italia.
Sollecito in caso di ritardo nel rilascio del nulla osta
Il termine per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare da parte della Prefettura deve essere di massimo 90 giorni dalla richiesta.
Pertanto, qualora siano trascorsi oltre 90 giorni dalla richiesta di ricongiungimento e la Prefettura non ti abbia ancora convocato per il rilascio del nulla osta, è fondamentale rivolgersi subito ad un legale per predisporre una diffida ed invitare lo Sportello Unico per l’Immigrazione a pronunciarsi sulla tua domanda di ricongiungimento familiare entro 15 giorni.
Nel caso in cui la Prefettura non dovesse rispondere nei termini indicati in diffida, potrai ricorrere al tribunale ordinario tramite un avvocato.
In questo modo, potrai ottenere il rilascio del Visto senza necessità di ottenere prima il nulla osta e consentire ai tuoi cari di raggiungerti in Italia.
Se sono passati più di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di ricongiungimento familiare e non hai ancora ricevuto risposta puoi velocizzare la pratica, rivolgendoti al nostro studio legale.
Lo Studio legale Servizi per Migranti Roma intraprenderà ogni azione utile per farti ottenere il ricongiungimento con i tuoi familiari nei tempi più brevi possibili.