Decreto flussi
Decreto flussi
Il decreto flussi è un provvedimento con il quale il Governo italiano stabilisce ogni anno le quote di ingresso dei cittadini stranieri non comunitari che possono entrare in Italia per motivi di lavoro subordinato, autonomo e stagionale.
Sono solitamente previste quote privilegiate per i cittadini di Stati che hanno sottoscritto con l’Italia accordi di riammissione e per i cittadini di origine italiana iscritti in apposite liste tenute presso tutte le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero.
Il decreto flussi può, inoltre, prevedere delle limitazioni sugli ingressi dei cittadini provenienti da paesi che non collaborano al contrasto dell’immigrazione clandestina e alla riammissione degli espulsi.
Servizi per Migranti Roma può offrirti tutte le informazioni necessarie e assisterti nella richiesta e nella produzione di tutta la documentazione necessaria per la procedura relativa al Decreto Flussi.
Come ottenere il visto per lavoro nelle quote del decreto flussi a Roma
Dopo la pubblicazione del Decreto Flussi e nei tempi previsti dal decreto stesso, il datore di lavoro (nel caso di lavoro subordinato o lavoro stagionale) o il cittadino straniero che intende fare ingresso in Italia per lavoro autonomo, dovranno presentare la richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Roma
Il nulla osta è il documento necessario per ottenere il visto che consente l’ingresso in Italia.
La richiesta di nulla osta deve essere presentata attraverso un’apposita procedura telematica presente sul sito del Ministero dell’interno.
Una volta presentata la richiesta, lo Sportello Unico per l’Immigrazione effettua le necessarie verifiche di controllo e provvede ad inviare alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana presente nel paese di origine del cittadino straniero il nulla osta al lavoro che autorizza la rappresentanza diplomatico-consolare a rilasciare al cittadino straniero il visto per l’ingresso in Italia.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante che intende assumere un lavoratore residente all’estero deve inviare, mediante una richiesta nominativa di assunzione redatta sull’apposito modello predisposto dal sistema telematico.
Assunzione per lavoro domestico: modello A
Assunzione per lavoro subordinato: modello B
La trasmissione della richiesta deve avvenire nei tempi previsti dal decreto, ossia a partire dalla data e dall’orario indicati sul decreto ed entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso.
I requisiti per richiedere il visto per lavoro
- Sussistenza di un reddito minimo da parte del datore di lavoro
- Indicazione dell’esistenza di idonea sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, secondo le regole previste dalle leggi di ciascuna regione (attestazione di idoneità alloggiativa)
- Proposta di contratto di soggiorno contenente, tutti gli elementi essenziali dell’accordo (prestazioni, orario, contratto di lavoro) e l’impegno al pagamento del viaggio di ritorno del cittadino straniero nel Paese di provenienza nel caso di provvedimento di allontanamento
- Insussistenza di motivi ostativi all’ingresso del lavoratore
Tutta la documentazione attestante i requisiti inseriti nella procedura informatica dovrà poi essere consegnata allo Sportello Unico al momento della stipula del contratto di soggiorno.
Valutazione della sussistenza del reddito minimo
La valutazione sui requisiti reddituali verrà fatta dallo Sportello Unico sentito il parere della Direzione Territoriale del Lavoro competente
Ai fini della dimostrazione delle risorse sufficienti per l’assunzione di un lavoratore dall’estero potranno essere esibiti:
- CUD
- Modello Unico
- Modello 730
- Bilancio d’esercizio
- Fatturato aziendale
- Bilancio Preventivo
- Fatturato presunto
Ai fini della dimostrazione del requisito reddituale potranno concorrere anche i redditi non soggetti ad IRPEF quali ad esempio la rendita INAIL, INV CIV, TFR, Assegni familiari, etc.
Analizziamo i singoli casi:
- Per il lavoro domestico
Ai fini dell’assunzione per lavoro domestico il datore di lavoro dovrà dimostrare il possesso di un reddito riferito all’aultima dichiarazione dei redditi pari almeno al doppio della retribuzione minima dovuta al lavoratore aumentata dei connessi contributi. - Per lavoro domestico di assistenza a persone non auto-sufficienti
Non è necessario dimostrare un reddito minimo - Per le imprese
In caso di impresa non è richiesto un reddito minimo ma sarà necessario dimostrare la capacità reddituale dell’impresa indicando il fatturato conseguito dall’azienda nel corso dell’esercizio ed il reddito di esercizio dichiarato nella denuncia annuale dei redditi di impresa. Dovrà quindi essere fatta una valutazione complessiva sull’azienda, potendo far valere ad esempio le commesse, i contratti già stipulati, gli investimenti effettuati. - Per le imprese di nuova costituzione
Nel caso in cui l’impresa fosse stata costituita nell’anno in corso, e quindi non avesse ancora completato il primo esercizio d’imposta, e non vi fosse una dichiarazione dei redditi di riferimento, sarà possibile indicare il fatturato presuntivo del primo anno di attività. - Per le imprese agricole
In caso di imprenditori agricoli, sarà possibile ricondurre la capacità economica non soltanto al reddito agrario, il cui ammontare è quasi sempre insufficiente a raggiungere una soglia minima di reddito, ma anche ad altri indici di ricchezza, quali – ad esempio – i dati risultanti dalla dichiarazione IVA, considerando il volume d’affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione IRAP, tenendo conto anche dei contributi comunitari eventualmente ricevuti dall’agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori.
I motivi ostativi all’ingresso
Non possono fare ingresso nel territorio italiano gli stranieri:
- espulsi in precedenza dal territorio dello stato (per 5 anni) salvo speciale autorizzazione;
- segnalati nella banca dati Schengen (SIS) ai fini della non ammissione nel territorio degli stati membri;
- segnalati come pericolosi per l’ordine pubblico e la sicurezza dello stato (anche x stati area Schengen);
- condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dall’ art. 380, commi 1 e 2 c.p.p. (Arresto obbligatorio in flagranza), anche se la sentenza è stata emessa a seguito di patteggiamento, oppure per reati legati agli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, la prostituzione, lo sfruttamento dei minori;
- condannati definitivamente per la violazione delle norme sul diritto d’autore.
Modalità di gestione della richiesta
Le quote disponibili sono normalmente abbondantemente inferiori alle richieste di assunzione inviate dai datori di lavoro. Le domande vengono esaminate in base all’ordine di arrivo; per questa ragione è necessario inviare la domanda in maniera tempestiva a partire dai primi secondi dopo lo scoccare dell’orario e della data indicati nel decreto legge.
Le domande sono esaminate dallo Sportello Unico per l’Immigrazione attraverso un’istruttoria che coinvolge la Direzione Provinciale del Lavoro che verifica la validità delle condizioni contrattuali contenute nella domanda e la locale Questura che verifica eventuali irregolarità del soggiorno del lavoratore residente all’estero o eventuali procedimenti penali a carico del datore di lavoro.
Lo Sportello Unico può avvalersi della facoltà di richiedere al datore di lavoro della documentazione integrativa qualora ritenga non chiare o insufficienti le informazioni contenute nella domanda.
Al temine dell’istruttoria (40 giorni in base al Testo Unico, anche oltre un anno nella prassi) lo Sportello Unico per l’Immigrazione emette, o rifiuta, il nulla osta per l’assunzione, ed avvisa la Rappresentanza Italiana del paese di residenza del lavoratore.
Il nulla osta viene consegnato al datore di lavoro che si preoccupa di consegnarlo al lavoratore oppure, qualora richiesto nella domanda, è lo Sportello Unico a trasmettere il nulla osta alla rappresentanza italiana del paese di residenza del lavoratore che si lì si recherà a richiedere il visto di ingresso per motivi di lavoro.
Attenzione: il nulla osta all’assunzione ha una validità di sei mesi.
Per eventuali proroghe occorre rivolgersi alla Prefettura che lo ha emesso.
L’ingresso in Italia
Il lavoratore dovrà recarsi entro 8 giorni presso lo Sportello unico per l’immigrazione, attivo in ogni Prefettura, e perfezionare la procedura con la sottoscrizione di un documento che si chiama “contratto di soggiorno”, ora sostituito dal modello “Unificato Lav” o, in caso di rapporto di lavoro domestico, dalla comunicazione effettuata all’INPS tramite il modulo “COLD ASS”, che rappresenta il vero e fondamentale requisito per ottenere il permesso di soggiorno in Italia per un lavoratore.
Si tratta di un contratto in cui sono riportati i principali dati del contratto di lavoro ed alcuni impegni per il datore di lavoro come la garanzia del pagamento delle spese di viaggio per il ritorno in patria del lavoratore, anche in caso di espulsione, la garanzia della disponibilità di un alloggio idoneo, i principali dati delle parti.
Per l’alloggio si tratta di una dichiarazione del datore di lavoro e non si dovrà presentare (almeno questa è la prassi più in uso) il certificato vero e proprio di idoneità dell’alloggio.
L’esistenza di un contratto di soggiorno sarà la condizione anche negli anni successivi per rinnovare il permesso di soggiorno.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di stipulare il contratto di lavoro entro 48 ore dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno in Prefettura.
Il datore di lavoro o chi da alloggio allo straniero dovrà effettuare entro 48 ore una comunicazione di cessione fabbricato all’Autorità di Pubblica Sicurezza (Questura nei capoluoghi, Sindaco in Provincia).
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