Conversione del permesso di soggiorno
Lo straniero extracomunitario che si trova regolarmente nel territorio nazionale con un permesso di soggiorno valido, nei casi previsti dall’ordinamento, può convertire il permesso di soggiorno di cui è in possesso in un’altra tipologia di permesso purché quello posseduto sia in corso di validità e vi siano le quote di ingresso previste dal decreto flussi.
La domanda di conversione deve essere presentata presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione competente per la verifica della disponibilità di quote di ingressi.
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È difficile e complicato avere a che fare con la burocrazia italiana per questo ci siamo qui noi, per aiutarti e guidarti passo passo nel percorso per ottenere ciò di cui hai bisogno.
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Conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio a lavoro subordinato
Lo studente straniero che lavora per una quantità di ore superiori a quelle consentite dal proprio permesso di soggiorno può richiederne la conversione in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rivolgendosi allo Sportello Unico per l’Immigrazione della propria provincia di residenza, compilando apposito modello per la domanda di verifica della sussistenza di quote per lavoro subordinato, sul sito dedicato del Ministero dell’Interno e presentando la seguente documentazione:
- Copia di un documento di identità in corso di validità;
- Copia del permesso di soggiorno del quale si richiede la conversione;
- Copia del documento di identità del datore di lavoro;
- Copia del contratto di assunzione, firmato dal solo datore di lavoro e la proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato (tipologia di contratto, orario di lavoro, località di impiego, ecc.);
- Certificato di idoneità alloggiativa e copia del contratto d’affitto;
- Marca da bollo del valore di 16,00 euro;
- Copia della dichiarazione del reddito dell’azienda.
Conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio a lavoro autonomo
Lo straniero che vuole convertire il proprio permesso di soggiorno per studio in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo deve inoltrare allo Sportello Unico per L’immigrazione della propria provincia di residenza l’apposito modello adeguatamente compilato e, successivamente, presentare la richiesta di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Testo Unico Immigrazione. La domanda dovrà essere corredata della documentazione indicata nella stessa modulistica e variabile in base alla tipologia di lavoro autonomo per la quale si richiede la certificazione.
Coloro i quali hanno completato uno dei seguenti corsi di studi in Italia:
- Laurea triennale (180 crediti formativi universitari o CFU);
- Laurea specialistica biennale (120 CFU);
- Laurea magistrale (300 CFU);
- Diploma di specializzazione (durata minima 2 anni);
- Dottorato di ricerca universitaria (durata minima 3 anni);
- Master universitario di I livello, post laurea triennale (durata minima 1 anno);
- Master universitario di II livello, post laurea specialistica o magistrale (durata minima 1 anno);
- Attestato o diploma di perfezionamento, post laurea specialistica o magistrale (durata 1 anno),
Potranno ottenere la conversione del proprio permesso per studio in un permesso per lavoro autonomo al di fuori delle quote flussi presentando, oltre alla documentazione sopraindicata, una copia del diploma o attestato che certifichi il conseguimento del titolo di studio o il completamento del tirocinio.
In entrambi i casi, lo Sportello Unico per l’Immigrazione verifica la sussistenza dei requisiti e in caso di esito positivo consegna, sia al datore di lavoro che all’interessato, una copia del contratto di soggiorno firmato da entrambi le parti e timbrato dall’autorità e il modulo già compilato per la richiesta del permesso di soggiorno da inviare alla Questura tramite il kit delle poste. La Questura, dopo gli accertamenti necessari, rilascia il permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo a seconda del caso.

Conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale a lavoro subordinato
Uno straniero in possesso di permesso di soggiorno per lavoro stagionale può richiederne la conversione in un permesso per lavoro subordinato se:
- È in Italia come lavoratore stagionale ed è in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità;
- Ci sono delle quote disponibili all’interno del decreto flussi.
La domanda di conversione deve essere presentata presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione dopo la compilazione dell’apposito modello sul sito dedicato del Ministero dell’Interno, presentando la seguente documentazione.
- Due marche da bollo del valore di 16,00 euro cadauna (da apporre sulla domanda e sul nulla osta);
- Copia del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in corso di validità;
- Copia del contratto di lavoro subordinato non stagionale;
- Copia del documento di identità del datore di lavoro;
- Copia del passaporto del richiedente in corso di validità;
- Comunicazione obbligatoria di assunzione relativa al primo ingresso (modello Unilav di assunzione).
Successivamente, lo Sportello Unico per l’Immigrazione fissa l’appuntamento per la firma del contratto di soggiorno e rilascia il modulo per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato da inviare alla Questura tramite il kit delle poste. È infatti la Questura che, infine, rilascia il permesso di soggiorno per lavoro subordinato dopo aver completato la procedura necessaria per il rilascio. Tutta questa procedura viene completata direttamente in Italia, senza il bisogno che lo straniero rientri in Patria per fare il visto per motivi di lavoro subordinato.
Conversione del permesso di soggiorno di altro tipo in permesso di soggiorno per motivi familiari
Può presentare istanza per la conversione del permesso di soggiorno del permesso posseduto in permesso di soggiorno per motivi di famiglia:
- Lo straniero, regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno, che abbia contratto matrimonio in Italia con cittadino italiano o con cittadino di un altro Stato membro dell’Unione Europea o con cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia;
- Il familiare straniero regolarmente soggiornante in Italia, che sia in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare con straniero regolarmente soggiornante in Italia;
- Il familiare straniero regolarmente soggiornante in Italia, che sia in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno stato membro dell’Unione Europea residente in Italia o con straniero regolarmente soggiornante.
La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare, cioè entro l’ultimo anno di validità del permesso di soggiorno (Art. 30 del Testo Unico sull’Immigrazione).
La documentazione necessaria da presentare per la conversione del proprio permesso in un permesso di soggiorno per motivi familiari è la seguente:
- Istanza compilata e firmata dall’interessato (Modulo 1 del kit delle poste);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di un documento equipollente;
- Documentazione anagrafica comprovante il legame familiare;
- Fotocopia della dichiarazione dei redditi del familiare straniero con il quale si chiede la coesione;
- Certificato di idoneità alloggiativa ai sensi dell’art. 29, comma 3, lett. a), Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. rapportato alla composizione del nucleo familiare.
Se la documentazione anagrafica proviene dall’estero deve essere tradotta e legalizzata secondo la corretta procedura.
Se la documentazione anagrafica è registrata nei registri di stato civile italiani la compilazione del Modulo 1 equivale ad autocertificazione.
I parametri di reddito, proveniente da fonte lecita, che bisogna dimostrare di possedere sono:
- per 1 familiare: l’importo annuo dell’assegno sociale;
- per 2 o 3 familiari: il doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale;
- 4 o più: il triplo dell’importo annuo dell’assegno sociale.
Cosi come stabilito dall’art. 29, comma 3, lett. b), del decreto legislativo n. 286/98 e succ. mod.
Il reddito può essere provato con la copia della dichiarazione dei redditi, oppure nei casi in cui l’ordinamento non disponga l’obbligo della dichiarazione dei redditi, con altra documentazione. Per la determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
Gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno per cure mediche che vogliono convertirlo in un permesso di soggiorno per motivi di famiglia dovranno presentare domanda presso la Questura.
Gli stranieri che presentano domanda per la conversione del permesso di soggiorno (qualunque sia la tipologia) non sono soggetti al pagamento del contributo previsto per il rilascio.
Conversione permesso di soggiorno: Conversione tacita
Secondo le previsioni dell’art. 6 del Testo Unico sull’Immigrazione, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo e per motivi di famiglia può essere utilizzato per le altre attività consentite anche senza una formale conversione.
Partendo da ciò, l’art. 14, comma 1 del Regolamento Attuativo (Dpr 394/1999) del Testo Unico sull’Immigrazione, disciplina alcuni casi particolari in cui si può parlare di “conversione tacita”.
In questi casi la conversione avviene al momento del rinnovo del permesso di soggiorno attraverso la modifica della motivazione per il quale quest’ultimo viene richiesto e, dunque, non c’è bisogno di recarsi in Questura per effettuare la specifica richiesta.
Le ipotesi previste dall’art 14 sono le seguenti:
- il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente l’esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività lavorativa in forma autonoma, nonché l’esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative;
- il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l’esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previo inserimento nell’elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;
- il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero per integrazione minore, consente l’esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere a) e b);
- il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia può essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva.
