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Casi particolari di ingresso per lavoro (art 27 T.U.)

L’art. 27 del D.Lgs. 286 del 1998 disciplina i casi particolari di ingresso per lavoro subordinato dei cittadini extracomunitari.

Si tratta di categorie particolari di lavoratori che, data la peculiare natura delle loro prestazioni, possono fare ingresso in Italia al di fuori delle quote stabilite annualmente dal Governo mediante il decreto flussi, comunque in generale non sono sottoposti a limitazioni di quote e neppure temporali. Tali pratiche quindi possono essere istruite in qualsiasi momento dell’anno.

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Casi particolari di ingresso per lavoro (art 27 T.U.)

Art. 27: chi sono i lavoratori stranieri fuori quota

L’art. 27 c. 1 del T.U. sull’immigrazione specifica nel primo comma quali siano le categorie di lavoratori interessate da questa speciale deroga:

  • dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell’Unione europea;
  • lettori universitari di scambio o di madre lingua;
  • professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico (come sostituito dall’articolo 1 del D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17)
  • traduttori e interpreti;
  • collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all’estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione europea residenti all’estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
  • persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro subordinato ((2) Vedi il D.M. 22 marzo 2006);
  • lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l’Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;
  • lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;
  • lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all’estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall’estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all’estero, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;
  • lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero;
  • personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
  • ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
  • artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell’ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
  • stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
  • giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
  • persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l’Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate “alla pari”;
  • infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private (Lettera aggiunta dall’articolo 22, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189).
Casi particolari di ingresso per lavoro (art 27 T.U.)

Art. 27 procedura di richiesta: come funziona l’ingresso in Italia di questi lavoratori stranieri e la loro regolarizzazione?

La procedura da seguire in questi casi è in parte simile a quella seguita per l’ingresso di lavoratori subordinati generali, con la presentazione da parte del datore di lavoro della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico e le successive verifiche in Questura e Direzione Provinciale del Lavoro fino al rilascio/diniego dell’autorizzazione al lavoro.

In genere la domanda deve essere inviata allo Sportello Unico (fatte alcune eccezioni come l’ingresso nel mondo dello spettacolo che prevede la presentazione al ministero competente oppure per gli sportivi il cui ingresso passa attraverso il CONI), utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Ministero dell’Interno sul proprio portale, e salve le peculiarità di ogni singola ipotesi deve contenere:

  • le complete generalità del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dell’impresa, la ragione sociale, la sede e l’indicazione del luogo di lavoro;
  • le complete generalità del lavoratore straniero che si intende assumere comprensive della residenza all’estero;
  • il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno;
  • l’impegno di garantire un alloggio fornito di requisiti di abitabilità e idoneità igienico sanitaria, l’impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza;
  • l’obbligo a comunicare allo Sportello Unico ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

Per i casi di competenza dello Sportello Unico esso acquisisce i pareri della Questura e della Direzione Provinciale del Lavoro; rilascia il nulla osta al lavoro al datore di lavoro.

Il cittadino extracomunitario che si trova nel suo paese di appartenenza, una volta ricevuto dal datore di lavoro in originale il nulla osta, deve recarsi, entro 120 giorni dal suo rilascio, presso la Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana per richiedere il visto di ingresso.

Ottenuto il visto ed entrato in Italia, il lavoratore straniero deve recarsi presso lo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto e richiedere il permesso di soggiorno per lavoro con la normale procedura del kit.

Casi particolari di ingresso per lavoro (art 27 T.U.)

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